Niente multa se l’autovelox è nel senso opposto

Il rilevamento operato dall’autovelox sulla carreggiata o corsia opposta è considerato illegittimo

Parliamo di un argomento che ovviamente interessa tutti gli automobilisti, le tremende multe per eccesso di velocità.

Secondo quanto specificato dalla Cassazione, se il decreto prefettizio indica un solo senso di marcia, allora il rilevamento di un autovelox che è posto dalla parte opposta deve essere considerato illegittimo. Il rilevamento elettronico della velocità e l’attività di accertamento degli agenti stradali potranno essere considerati validi solo se si riferiscono all’autovelox posizionato in conformità al decreto autorizzativo.

L’argomento è stato ben chiarito appunto dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 30323/2018. L’apposizione della struttura che contiene l’autovelox, nel caso in cui sia stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia, emette multe valide appunto in entrambe le corsie o carreggiate. Ovviamente è possibile che un rilevatore elettronico della velocità di percorrenza posto in un senso di marcia sia in grado di captare anche la velocità delle auto che provengono dal senso di marcia opposto. In questo caso la rilevazione del lato opposto dovrebbe essere illegittima, se lo strumento è segnalato solo in una corsia o carreggiata e non nell’altra, tramite la segnaletica di avviso.

Chiaramente il senso di marcia identifica con precisione una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contrario. Per questo motivo ogni strada, nella sua autonomia, deve mantenere la segnaletica che la riguarda in modo preciso, senza poter riportare delle indicazioni che riguardano invece un’altra strada, anche se si tratta semplicemente di quella che viene indicata con il senso di marcia contrario. Quindi se un qualsiasi ente colloca un semplice prefabbricato con rilevatore inserito e lo considera valido, a priori, per entrambi i sensi di marcia, non lo può fare. Il dispositivo è legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti nel senso di marcia stesso dell’autorizzazione, e non anche per tutti quelli nella direzione opposta.

Il prefetto ha il compito di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità. Non è richiesto che il provvedimento specifichi il senso di marcia interessato, ma se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia, allora il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento degli agenti stradali potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non con riguardo ad altro autovelox sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico, ma sulla carreggiata o corsia opposta.