Brutte notizie per gli automobilisti: una sentenza della Cassazione pone virtualmente la parola ‘fine’ su migliaia di ricorsi tentati contro le multe comminate per mancato rispetto della segnaletica stradale verticale.
Chiariamo la situazione. Molti automobilisti multati per non aver rispettato la segnaletica (ad esempio un segnale di divieto di sosta), facevano ricorso e talvolta lo vincevano perché dietro al cartello in questione non c’era l’indicazione del provvedimento amministrativo che ne ordinava l’apposizione.
Adesso, invece, una sentenza toglie virtualmente ogni dubbio in materia. Si tratta, nello specifico, della sentenza 7709 del 5 febbraio pubblicata il 29 aprile dalla Seconda Sezione della Cassazione, nella quale si confermano i recenti orientamenti che respingono i ricorsi di tale tipo.
“In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (…) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare”.
D’ora in poi dunque, indicazione o meno sul retro dei segnali stradali, questi saranno da ritenersi comunque validi come le multe che verranno date per il mancato rispetto dei segnali stessi.
Ricordiamo peraltro che, in generale, per contestare la legittimità dell’apposizione di un cartello si deve comunque ricorrere al Tar e non ad un Giudice di pace, perché l’apposizione stessa avviene per un atto amministativo