
I sistemi di sicurezza anti-abbandono in auto sono obbligatori per legge per tutti i bambini fino a 4 anni trasportati. Chi li acquista, può beneficiare dell’agevolazione dell’Iva con aliquota al 5%. Vediamo che cosa bisogna sapere a riguardo.
Quando è prevista l'agevolazione
Come abbiamo anticipato, è possibile usufruire dell’aliquota ridotta per i dispositivi anti-abbandono per bambini. Per poterne beneficiare però gli apparecchi per la sicurezza dei più piccoli in auto devono rispettare un requisito fondamentale, ovvero essere accessori al bene principale.
Spieghiamo meglio: il decreto Iva (n. 1-sexies Parte II-bis della Tabella A allegata al Dpr n. 633/1972) prevede che l’aliquota ridotta al 5% sui seggiolini per bimbi in auto possa essere applicata anche ai cosiddetti sistemi di sicurezza anti-abbandono (di cui abbiamo tanto parlato e obbligatori) se e solo se questi nuovi dispositivi vengono venduti insieme al seggiolino stesso.
Questo è quanto deciso dalla risposta n. 308 del 28 aprile 2023 dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello che un’azienda che produce passeggini per bambini, carrozzine e accessori per la prima infanzia aveva posto. In particolare questa realtà aveva chiesto quale aliquota Iva applicare alla vendita dei dispositivi anti-abbandono per bimbi in auto, visto che l'articolo 1 della legge n. 117/2018 ha introdotto “l'obbligo di usare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
L’Agenzia delle Entrate prima di tutto ricorda che tutti i bambini alti fino a 1,50 metri devono essere assicurati al sedile – da parte degli adulti – con un seggiolino che sia omologato e adeguato al peso. Non è tutto, per legge oggi è obbligatorio anche usare i dispositivi di allarme antiabbandono per tutti i bambini con età inferiore ai 4 anni.
Detto ciò, ricordiamo inoltre che già acquistare il seggiolino auto per bimbi consente di beneficiare della riduzione dell’Iva al 5%, che può essere estesa ad altri beni solo ed esclusivamente se questi ultimi sono acquistati congiuntamente e sono ritenuti accessori al seggiolino.
L’Agenzia sottolinea inoltre le svariate pronunce dell’UE sul tema dell’accessorietà, secondo cui ai fini Iva “una prestazione è considerata accessoria a una prestazione principale quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.
E quindi, se il dispositivo anti-abbandono è venduto congiuntamente al seggiolino, viene rispettato il requisito dell’accessorietà ed è possibile beneficiare dell’aliquota Iva al 5% sulla vendita.
Quando è obbligatorio il dispositivo anti-abbandono
Con la legge 1° ottobre 2018, n.117, in Italia è diventato obbligatorio dotare la propria auto di un dispositivo anti-abbandono per ogni bambino di età inferiore ai 4 anni trasportato.
Il regolamento, adottato con decreto n.122/2019 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cosiddetto "decreto seggiolino", individua i requisiti tecnici che il dispositivo anti-abbandono deve possedere, prevedendo che possa essere, in alternativa:
- integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
- una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compreso nel suo fascicolo di omologazione;
- indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.
Il sistema anti-abbandono, secondo quanto dichiarato dalla Polizia, deve attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente. Come funziona? È prevista l’emissione di un segnale d’allarme dentro e fuori il veicolo, che attiri immediatamente l'attenzione. La Polizia consiglia sempre di verificare la conformità del dispositivo ai requisiti tecnici previsti dal regolamento.