Guida in stato di ebbrezza: è reato anche per i ciclisti

Muoversi in bici da ubriachi non è concesso: la corte di Cassazione conferma anche per i ciclisti il reato di “guida in stato di ebbrezza”

Guida in stato di ebrezza: è reato anche per i ciclistiSecondo una recente sentenza della Corte di Cassazione il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche da chi si muove in bicicletta. I ciclisti che si mettono alla guida delle proprie due ruote dopo qualche birra di troppo sono quindi avvertiti.

Le motivazioni dell’organo al vertice del potere giudiziario sottolineano come anche il ciclista in sella alla propria due ruote possa interferire con il regolare flusso del traffico ed essere quindi responsabile di incidenti o qualsiasi altro pericolo che possa minacciare gli altri mezzi che occupano la carreggiata.

L’uso della bicicletta in condizioni di stato alcolemico alterato rientra a pieno titolo nell’applicazione dell’articolo 186 del codice della strada: i ciclisti che girano su strada dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo o in stato di alterazione causato da sostanze stupefacenti sono pericolosi tanto quanto gli automobilisti.

Poco importa se le biciclette possono essere meno letali di un’automobile fuori controllo. La ridotta potenzialità offensiva delle bici è solo relativa. Secondo quanto sancito dai giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4893/2015, è punibile per ubriachezza anche il conducente di un velocipede, senza nessuna distinzione rispetto ai conducenti di veicoli a motore.

Il ragionamento degli “ermellini” è presto giustificato: chi si mette in strada con la propria due ruote potrebbe arrecare danno con il proprio andamento non regolare, investire pedoni che attraversano la strada o peggio invadere il senso di marcia inverso causando grave pericolo per gli automobilisti.

I giudici hanno inoltre affrontato anche la spinosa questione riguardante la sospensione di sanzioni accessorie previste dalle norme e che riguardano i conducenti dei mezzi a motore. Chi viene trovato alla guida di auto o motocicli in stato di ubriachezza viene punito con la sospensione della patente. Una misura non applicabile per i ciclisti visto che per muoversi in sella alle proprie bici non è necessario possedere il documento. Le Sezioni Unite hanno quindi concordato la sospensione della pena accessoria in caso di utilizzo della bicicletta vista l’inapplicabilità e soprattutto l’inutilità del provvedimento dato che chi si muove in bici non ha comunque necessità della patente e la privazione del documento non servirebbe ad ostacolare la circolazione da parte del ciclista ubriaco recidivo.