Codice stradale: in arrivo le nuove super-sanzioni

Approvato al Senato il DDL che prevede il reato di omicidio stradale

Dopo la Camera, è arrivata anche l’approvazione del Senato per il Disegno Di Legge che introduce nuove, pesanti sanzioni nel Codice della Strada, tra cui il reato di omicidio stradale. Il DDL, su cui il Governo aveva posto la fiducia, è stato approvato con 149 voti favorevoli e 91 contrari, seppure tra molte polemiche. A questo punto, il provvedimento torna alla Camera per la quarta lettura, verso quella che, salvo sorprese, dovrebbe esser l’approvazione definitiva in arrivo probabilmente entro gennaio.

Nei suoi punti più importanti, il disegno di legge prevede l’introduzione di due nuove fattispecie di reato: l’omicidio stradale, appunto, e le lesioni personali stradali. Non si può comunque escludere una modifica dell’impianto complessivo da parte della Consulta, visto che alcune sanzioni sono superiori a quelle previste per il Codice penale per i responsabili di infortuni sul lavoro, una fattispecie che molti assimilano per gravità a quella degli incidenti stradali. Ecco gli aspetti principali del ddl relativi alle due nuovi fattispecie di reato e alle principali innovazioni.

Obbligo di arresto in flagranza – L’obbligo di arresto in flagranza scatta per i pirati della strada che uccidono al volante solo quando il guidatore sarà trovato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di droghe. In questi casi è previsto l’arresto da 8 a 12 anni. Resta invece la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base.

La sanzione può arrivare fino ai 18 anni di carcere – Nei casi più gravi la sanzione può arrivare fino a 18 anni in caso di omicidio stradale di più persone. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

Conducenti mezzi pesanti – L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

Aumento di pena per chi non presta soccorso – Se il conducente si allontana senza prestare soccorso scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni.

Pena diminuita se l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima – La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni).

‘Ergastolo’ della patente – Nei casi più gravi, le sanzioni colpiscono anche l’abilitazione alla guida, con revoca della patente anche per 15 o 30 anni.