Auto immatricolate come autocarro N1: come fare

Avere un automezzo immatricolato come autocarro N1 significa avere diversi vantaggi fiscali: scopri quali

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Stefano Bettetini

Giornalista e automotive specialst

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Una pratica molto diffusa fino a qualche anno fa, oggi il legislatore ha definito certi limiti, ma è ancora possibile immatricolare la propria auto come autocarro. Chiaramente è necessario rispettare dei requisiti imposti dal legislatore, vediamo tutto quello che bisogna sapere.

Codice della Strada: auto e autocarri

Cominciamo col dire che l’articolo 54 del CdS definisce le autovetture, categoria M1, tutti i veicoli destinati al trasporto di persone, con nove posti al massimo (conducente compreso). Gli autocarri, N1, invece sono destinati al trasporto di cose e persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.

L’articolo 82 prescrive invece che tutti i veicoli hanno l’obbligo di rispettare la loro destinazione d’uso, è vietato quindi utilizzare un mezzo per una destinazione o un uso differenti da quelli indicati sulla carta di circolazione. Chi lo fa non rispetta la legge e per questo motivo rischia una multa che va da un minimo di 87 a un massimo di 345 euro. Chi invece usa un veicolo destinato al traporto di cose per portare persone invece rischia da 431 a 1.734 euro di multa. In ogni caso la legge prevede anche il ritiro della carta di circolazione del mezzo.

Trasformare l’auto in autocarro: come fare

È possibile però cambiare la destinazione d’uso del proprio mezzo, per evitare di prendere multe. Non lo si può fare in qualsiasi caso, anzi, ci sono determinati limiti e procedure da seguire. Innanzitutto, si può trasformare l’auto in autocarro se tra il veicolo immatricolato come autovettura c’è una similitudine con la versione autocarro.

Cosa bisogna presentare alla Motorizzazione Civile per fare il cambio:

  • la domanda redatta su modello denominato TT2119;
  • la carta di circolazione o il documento unico in originale e copia;
  • l’attestato che viene rilasciato dalla Casa, dove è segnata l’omologazione nazionale di riferimento al quale il veicolo è ricondotto. Deve esserci scritto il numero di telaio;
  • la dichiarazione dell’allestitore, che dichiara che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte (anche qui deve esserci il numero di telaio);
  • l’attestazione del versamento di 25,00 euro sul CC 9001;
  • l’attestazione del versamento di 32,00 euro sul CC 4028.

Attenzione: nel mese di settembre 2021 il MIMS ha pubblicato una circolare che determina che, nonostante la vecchia normativa di riferimento chiedeva l’obbligo della presenza della paratia sui veicoli di categoria N1 trasformati da autovettura, oggi invece la disciplina è stata rinnovata, e quindi è possibile inserire sugli autocarri N1 dispositivi di fissaggio in luogo della paratia.

La disciplina nazionale del 2005 è stata quindi superata e permette l’installazione dei dispositivi di fissaggio in luogo della paratia con le stesse caratteristiche e modalità di montaggio degli originali. L’importante è che siano omologati e conformi alla norma ISO 27956:2009 e al Reg. 2018/858.

Similitudine tra autocarro e auto: la trasformazione

Anche se non c’è una vera e propria similitudine tra auto e autocarro, è possibile comunque procedere alla trasformazione. Bisogna rispettare però alcuni requisiti: le autovetture devono avere carrozzeria di tipo ‘AF’ (Veicolo Multiuso) e ‘AC’ (Veicolo Familiare). È necessario comunque farne richiesta alla Motorizzazione, consegnando i seguenti documenti:

  • la domanda redatta su modello denominato TT2119;
  • la carta di circolazione o il documento unico in originale e copia;
  • l’attestazione del versamento di 25,00 euro sul CC 9001;
  • l’attestazione del versamento di 32,00 euro sul CC 4028;
  • la relazione tecnica di un professionista abilitato, relativa alle verifiche fatte per tutte le combinazioni di carico del veicolo originario (con numero di telaio);
  • la dichiarazione dell’allestitore che garantisce i lavori eseguiti a regola d’arte (con numero di telaio anche in questo caso).

Trasformazione dell’autocarro in auto

Ebbene sì, anche l’operazione contraria è possibile, nonostante in pochi lo sappiano. Si può fare ad una sola condizione: i veicoli devono già essere immatricolati nella categoria M1 e, dopo il cambio categoria, inquadrati nella categoria N1. Se quindi siamo in possesso di un mezzo che all’origine era stato immatricolato come autocarro, allora la trasformazione in autovettura non può essere richiesta. Altrimenti, alla Motorizzazione bisogna presentare:

  • la domanda su modello TT2119;
  • l’attestazione del versamento di 25,00 euro sul CC 9001;
  • l’attestazione del versamento di 32,00 euro sul CC 4028;
  • la carta di circolazione o il documento unico in originale e copia;
  • la dichiarazione dell’officina che ha effettuato i lavori per il ripristino del veicolo (con numero di targa).

Ecco un elenco di alcune auto immatricolabili N1

  • Nissan Qashqai MEHV benzina 140 CV
  • Peugeot 5008 Hdi 130 CV man / 130 EAT8
  • Peugeot 3008 BLUEHDI 130/BLUEHDI 130 EAT 8
  • Peugeot 308 SW Hdi 100 CV / 130 CV man / 130 CV EAT8
  • Volco XC 40 T2 (automatico e manuale) / Recharge T4
  • Kia Niro Tutte le verisioni escluse plug-in
  • Citroen C3
  • COMBI
  • Renault Clio 1.0 Sce 65 CV e 75 CV, 1.0 TCe 100 CV e 100 CV GPL, 1.0 Tce CVT, Hybrid E-TECH 140 CV, 1.5 Blue dci 85 CV