Quando fare la reimmatricolazione dell’auto (estera)

Scopri in quale circostanza occorre fare la reimmatricolazione dell'auto estera e in che modo farla

Foto di Stefano Bettetini

Stefano Bettetini

Giornalista e automotive specialst

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

A volte quando si compra un veicolo al di fuori dell’Italia è necessario reimmatricolare l’auto estera, richiedendo l’emissione del Documento Unico di circolazione e di proprietà (DUC) e il rilascio di un paio di targhe. Acquistare la vettura immatricolata in un altro paese può risultare spesso conveniente, sia in termini economici sia per trovare modelli e allestimenti non disponibili sul mercato italiano.

Tuttavia in alcune circostanze il veicolo potrebbe già essere stato iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in quanto precedentemente immatricolato in Italia o dotato di targhe provvisorie per il trasporto dal venditore al concessionario. In questi casi bisogna effettuare una reimmatricolazione dell’auto, ovvero una nuova registrazione al PRA con l’eventuale rilascio di nuove targhe.

In quali casi bisogna reimmatricolare un’auto estera

La reimmatricolazione è un processo previsto dalle normative di legge italiane, il quale in genere viene effettuato in caso di smarrimento, furto o danneggiamento delle targhe. In queste circostanze, come disciplinato dall’articolo 102 del Codice della Strada, bisogna richiedere la reimmatricolazione del veicolo e la sua conseguente reinscrizione al PRA.

Ciò può succedere anche per altri motivi, ad esempio per la volontà di reimmettere in strada una vettura già radiata dal Pubblico Registro Automobilistico in quanto non più circolante. Questa condizione si verifica spesso per le auto storiche o i veicoli d’epoca, per recuperare vetture destinate alla demolizione che invece si vogliono restaurare e utilizzare nuovamente, riportandole al loro antico splendore.

Le auto possono anche essere radiate dal PRA per altri motivi, ad esempio per il mancato versamento della tassa automobilistica, qualora il bollo auto non vanga pagato per oltre 3 anni consecutivi. Un’altra situazione è quella della reimmatricolazione per mancata esportazione, quando il proprietario effettua la radiazione di una macchina immatricolata in Italia per venderla o portarla all’estero, tuttavia si verificano dei problemi e il veicolo rimane nel nostro Paese.

Altrimenti si deve fare la reimmatricolazione dell’auto radiata per esportazione, se dopo la cancellazione dal PRA la macchina ritorna in Italia e deve essere reinserita nel Registro, presentando domanda per il rilascio di un nuovo documento del veicolo e l’emissione delle targhe. La procedura presenta un iter e costi differenti in base ai diversi contesti, con un’operazione più agevole e snella se si possiedono sia le targhe che la carta di circolazione originali.

Come fare la reimmatricolazione per mancata esportazione

Secondo le indicazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per la reimmatricolazione di un veicolo dopo la radiazione per esportazione bisogna presentare una serie di documenti.

  • Modello TT2119: si tratta di un modulo scaricabile online dal Portale dell’Automobilista, oppure disponibile presso gli uffici territoriali della Motorizzazione Civile.
  • Certificazione di radiazione originale: al momento della radiazione dal PRA viene rilasciato un apposito certificato, un documento che deve essere presentato per richiedere la reimmatricolazione del veicolo.
  • Codice fiscale: è necessario avere con sé una fotocopia del proprio codice fiscale, oppure della tessera sanitaria, oltre ovviamente all’originale.
  • Documento d’identità: bisogna anche avere a disposizione un documento di riconoscimento valido come la carta d’identità, compresa una fotocopia del documento personale.
  • Carta di circolazione: se in possesso è importante avere anche la vecchia carta di circolazione in originale.
  • Permesso o carta di soggiorno: per i cittadini extracomunitari residenti in Italia è obbligatorio il permesso o la carta di soggiorno, con due fotocopie del documento.
  • Attestati di versamento: alla richiesta di reimmatricolazione di un’auto dopo la radiazione per esportazione bisogna allegare le ricevute dei pagamenti previsti.
  • Dichiarazione di non immatricolazione all’estero dopo la radiazione: è necessario compilare anche un’autodichiarazione, in cui si segnala che il veicolo dopo la radiazione dal PRA non è stato immatricolato all’estero, in quanto l’esportazione di fatto non è avvenuta.

Quanto costa la reimmatricolazione per mancata esportazione

Per reimmatricolare un’auto in seguito alla mancata esportazione è necessario pagare una serie di costi, a partire dagli emolumenti ACI di 27 euro. Inoltre è previsto il versamento dell’imposta di bollo per l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico, con un costo di 32 euro per la registrazione al PRA. Bisogna anche pagare l’imposta di bollo di 32 euro per la reimmatricolazione del veicolo.

Dopodiché è necessario pagare i diritti DT, ovvero il costo per i diritti del Dipartimento dei Trasporti della Motorizzazione Civile, con un prezzo fisso di 10,20 euro. A questo punto bisogna versare il costo per l’emissione delle targhe, con una spesa da 41,78 euro fino a 45,68 euro a seconda del modello di veicolo e del tipo di targa. Infine va corrisposta l’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione, in base al costo fisso stabilito dal Ministero delle Finanze e all’eventuale maggiorazione definita dalla provincia (massimo 30%).

Rivolgendosi a uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), ovvero ai servizi online di un’agenzia di pratiche auto, bisogna anche versare la commissione richiesta dallo studio di consulenza automobilistico. Complessivamente, il costo della reimmatricolazione dell’auto estera è di circa 300 euro, tuttavia questo importo dipende da una serie di fattori. Eventuali aumenti dell’IPT possono incrementare la somma finale, al pari dei costi dell’agenzia di pratiche auto.

Come compilare il modulo TT2119

Per reimmatricolare un veicolo dopo la radiazione per esportazione è necessario compilare il modulo TT2119, fornito direttamente dallo STA oppure disponibile presso la Motorizzazione Civile o scaricabile online dal Portale dell’Automobilista. Si tratta di un modello utilizzato per svolgere una serie di pratiche automobilistiche, tra cui il rilascio della targa di prova, l’immatricolazione dei veicoli e il rinnovo dell’immatricolazione per i rimorchi.

La compilazione è abbastanza semplice, infatti è presente appena una parte a carico del proprietario del veicolo. Basta inserire alcune informazioni tra cui il tipo di operazione da effettuare, i dati dell’auto per la quale si richiede la reimmatricolazione e i propri dati anagrafici. In seguito bisogna allegare tutta la documentazione necessaria, comprese le ricevute di versamento dei vari emolumenti, ad ogni modo la pratica viene gestita dall’addetto quindi bisogna soltanto seguire le sue indicazioni.

Realizzando la reimmatricolazione della vettura estera presso un’agenzia di pratiche auto è l’incaricato che si occupa di tutto l’iter burocratico, perciò a fronte del pagamento dei costi d’agenzia è possibile agevolare l’operazione consegnando appena i documenti richiesti. Le tempistiche sono abbastanza veloci, poiché in genere è possibile terminare la pratica entro 3 giorni lavorativi, finalizzando la procedura con l’iscrizione al PRA entro i successivi 60 giorni.

Dove reimmatricolare un’auto estera

La reimmatricolazione può essere effettuata presso uno STA, uno Sportello Telematico Automobilistico, tuttavia questa opzione è disponibile appena se si possiede la carta di circolazione del veicolo e il certificato di proprietà. In assenza di uno o entrambi i documenti bisogna rivolgersi necessariamente agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile, per richiedere il rilascio delle targhe e del Documento unico di circolazione e di proprietà.

Come immatricolare un’auto estera

La reimmatricolazione è l’operazione necessaria in caso di danneggiamento, furto o smarrimento delle targhe, oppure in seguito alla radiazione del veicolo dal PRA per esportazione. Se invece si importa un’auto dall’estero, anche se è stata acquistata in un Paese membro dell’Unione Europea, bisogna procedere con l’immatricolazione della vettura in Italia, per la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico e il rilascio delle targhe italiane.

L’immatricolazione deve avvenire entro 60 giorni dall’ingresso in Italia del veicolo immatricolato all’estero, infatti non è possibile circolare nel nostro Paese per più di due mesi con una vettura con targhe straniere. Se l’auto proviene da uno Stato UE basta rivolgersi a uno STA, affidando la pratica a un’agenzia auto autorizzata, altrimenti qualora non dovesse essere presente bisogna recarsi all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile della propria zona.

L’unica differenza tra un veicolo nuovo (meno di 6 mila Km e vendita entro 6 mesi dall’immatricolazione estera) e uno usato è che nel secondo caso bisogna presentare anche la carta di circolazione estera. Per il resto i documenti necessari sono gli stessi, infatti per l’immatricolazione servono il modello NP2C, l’atto di vendita, la dichiarazione di conformità e il modulo TT2119 debitamente compilato.

Se invece l’auto estera proviene da un paese extra UE il procedimento è un po’ più complesso, ad ogni modo sono previsti appena dei passaggi addizionali. In particolare è possibile rivolgersi soltanto all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per il rilascio del documento di circolazione. In più bisogna presentare la bolletta doganale, la scheda tecnica del veicolo e obbligatoriamente la carta di circolazione straniera, per realizzare in seguito la richiesta di registrazione al PRA.

Sanzioni per guida auto estera con targa straniera

La legge italiana prevede l’obbligo dell’immatricolazione o della reimmatricolazione per le auto estere, infatti come disciplinato dal Decreto Sicurezza l’articolo 193 del Codice della Strada impone l’operazione per chi risiede in Italia da più di 60 giorni. In caso di violazione viene applicata una multa di 712 euro, se viene pagata in forma ridotta entro 60 giorni, con importo diminuito a 498,40 euro se la sanzione è corrisposta entro 5 giorni.

Dopo 60 giorni la multa va pagata per l’intero valore, con un costo di 1.424 euro. Inoltre dopo la rilevazione della trasgressione non è possibile circolare con il veicolo, infatti il documento di circolazione viene ritirato e inviato alla Motorizzazione Civile, con la possibilità di ricevere anche il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni. Se entro 180 giorni l’auto non viene immatricolata in Italia scatta la confisca amministrativa, come stabilito dall’articolo 213 del Codice della Strada.