Auto con targa straniera, benefici fiscali e nuove norme

Le nuove norme sulle auto con targa straniera disciplinano la circolazione sulle strade e fissano nuove tempistiche sulla immatricolazione dei veicoli

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Fabio Lepre

Giornalista

Appassionato di motori e narratore delle storie dell'industria dell'auto. Sempre alla ricerca di notizie sul mondo delle 4 ruote e delle novità normative.

Ci sono nuove norme da considerare per i proprietari di auto con targa straniera che circolano nel nostro Paese. La legge delega europea ha infatti regolamentato l’utilizzo di vetture immatricolate all’estero superando il divieto di guidare veicoli con targa estera per chi risiede in Italia da più di sessanta giorni. E allo stesso tempo ha introdotto l’obbligo di immatricolare il veicolo nel nostro Paese entro tre mesi.

Questa imposizione si applica solo se il residente in Italia coincide con il proprietario del veicolo. Siamo insomma davanti a una disposizione che comporta anche la possibilità di evitare il pagamento di alcune imposte, come il superbollo.

Il regime sulla circolazione delle auto con targa straniera

La nuova normativa ha superato il divieto di guidare sul territorio nazionale veicoli con targa straniera per i residenti in Italia da più di sessanta giorni e ha introdotto invece l’obbligo di immatricolare il veicolo nel nostro Paese entro tre mesi. Questo vincolo si applica solo se il residente in Italia coincide con il proprietario del veicolo. Le disposizioni in vigore identificano l’utilizzatore del veicolo, residente in Italia, al quale possono essere inviate le multe.

Questo intervento mira a ridurre le infrazioni commesse con mezzi stranieri che sfruttano le difficoltà nel recapitare le contravvenzioni in Italia. In ogni caso è bene evidenziare la presenza di zone ancora grigie. Di fatto sembra bastare una lettera del proprietario per consentire al conducente dell’auto residente in Italia di circolare in libertà, anche concedendo gratuitamente il veicolo in comodato d’uso.

Le incertezze da superare

Secondo il nuovo regime sulla circolazione delle auto con targa straniera il destinatario delle notifiche di multe per veicoli con targa estera, utilizzati da residenti in Italia, è il residente stesso. Anche se si tratta di un passo in avanti per contrastare le lacune nell’applicazione delle norme riscontrate in passato, restano alcune incertezze. Ad esempio, guidare in Italia un veicolo acquistato all’estero e immatricolato con targa straniera non richiede la reimmatricolazione se il conducente è un residente in Italia diverso dal proprietario, che può essere una persona fisica o titolare di un’azienda residente o con sede all’estero.

In questo caso, la legge italiana richiede di portare con sé una lettera firmata dal proprietario che autorizza il conducente a circolare con un contratto di comodato, anche a titolo gratuito. Se l’utilizzo del veicolo concesso supera i trenta giorni, la nuova normativa prevede l’iscrizione nel Registro veicoli immatricolati all’estero al PRA, senza limitazioni temporali all’utilizzo. Ricordiamo che il veicolo non è soggetto al pagamento del bollo auto, dell’imposta provinciale di trascrizione e neppure al versamento del superbollo, se la sua potenza supera i 185 kWh ovvero 252 CV.

Quali sono i benefici fiscali

Secondo la nuova normativa europea, se l’uso del veicolo con targa straniera supera i trenta giorni, deve essere iscritto nel Registro veicoli immatricolati all’estero, gestito dal PRA, senza alcun limite temporale. In pratica l’auto con targa estera può essere guidata dall’utente italiano senza restrizioni di tempo.

Questa soluzione è vantaggiosa soprattutto dal punto di vista fiscale poiché il veicolo non è soggetto al pagamento del bollo auto, dell’imposta provinciale di trascrizione e neppure al superbollo, che si applica alle supercar con potenza superiore a 185 kWh.

L’assicurazione dell’auto con targa straniera

L’assicurazione dell’auto con targa straniera è di solito pagata nel Paese di immatricolazione del veicolo, dove i premi tendono a essere inferiori rispetto a quelli applicati in Italia. La conseguenza è presto detta: un mancato introito fiscale per le Province, che non incassano l’imposta sulla Responsabilità civile auto.

Non solo, ma lo Stato non riceve alcun ricavo dall’Iva sulla vendita del veicolo. Secondo le compagnie di assicurazioni, c’è anche una conseguenza indiretta di cui tenere conto: l’accentuazione delle difficoltà nel settore automobilistico, già alle prese con la crisi di immatricolazioni e le sfide legate ai nuovi incentivi all’acquisto.

Quando scatta l’obbligo della targa italiana

La legge europea, approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre dello scorso anno, ha introdotto una serie di modifiche sia in riferimento alle norme e sia alle sanzioni nel nuovo articolo del Codice della Strada, il 93-bis. La novità più rilevante riguarda l’estensione del periodo minimo di residenza necessario per rientrare nella regolamentazione della circolazione: ora sono richiesti almeno 3 mesi di residenza anagrafica in Italia prima di essere obbligati a immatricolare il veicolo con targa nazionale.

Queste nuove disposizioni non riguardano solo le auto, ma comprendono anche motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, fatta eccezione per alcuni limitati casi specifici.

Obbligo di registrazione, quando è prevista

Nel caso in cui il conducente residente in Italia sia diverso dal proprietario del veicolo con targa estera, si applicano le disposizioni delineate dall’articolo 93 del Codice della Strada. Secondo il comma 2, non è obbligatoria l’immatricolazione del veicolo in Italia purché sia conservato a bordo un documento datato e sottoscritto dal proprietario che attesti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

Se la stessa disponibilità da parte di una persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera trenta giorni nell’anno solare, il titolo e la durata devono essere registrati in un apposito elenco del sistema informativo del PRA entro sessanta giorni dall’acquisizione della proprietà dell’auto. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo deve essere annotata nel Pubblico registro.

Secondo il comma 3 dell’articolo 93, le stesse disposizioni si applicano ai lavoratori subordinati o autonomi che svolgono un’attività professionale nel territorio di uno Stato confinante e circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in questi Paesi. Anche in tale circostanza è previsto l’obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo, che può essere guidato anche dai familiari conviventi che hanno residenza in Italia.

Il caso dei frontalieri e dei cittadini di San Marino

In questo contesto, ci sono diverse categorie esentate dalle nuove disposizioni relative all’utilizzo di veicoli con targa straniera sul territorio italiano. Uno dopo l’altro sono:

  • cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
  • personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
  • personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
  • familiari conviventi all’estero con il personale che abbiamo citato nei punti precedenti, se il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.

Dopodiché le disposizioni non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che guidano veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese con sede nel territorio sammarinese, con cui hanno un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

I veicoli con targa estera registrati al PRA e nella disponibilità di un residente in Italia sono soggetti alle normative del Codice della Strada. Di conseguenza le multe saranno notificate alla persona che ha effettuato la registrazione. Infine non è previsto il pagamento del bollo auto poiché i veicoli non sono immatricolati in Italia.