Montare pneumatici diversi sul proprio veicolo, sullo stesso asse o su assi diversi, può avere gravi conseguenze sul comportamento stradale del veicolo. Non c’è però una sanzione specifica del Codice della Strada da applicare al caso di specie.
In via residuale si potrebbe contestare la sanzione prevista dall’art. 79 C.d.S. in quanto le dimensioni diverse dei pneumatici per asse potrebbero non garantire l’efficienza ottimale del veicolo durante la frenata.
Per fare un esempio, se si installano pneumatici estivi ed invernali insieme che rispettano tali indicazioni, si è perfettamente all’interno del perimetro della legge, ma ci si espone a rischi di sicurezza. Ecco perché in questo caso il Codice viene definito carente.
PNEUMATICI DIVERSI SULLO STESSO ASSE
Il Codice della strada prescrive che su uno stesso asse debbano essere montati pneumatici identici sia per caratteristiche riportate sulla carta di circolazione (misura, indice di carico, codice di velocità), sia per marca, modello, ecc.
PNEUMATICI DIFFERENTI SUI 2 ASSI ANTERIORE E POSTERIORE
La legge consente di equipaggiare il veicolo con pneumatici differenti all’anteriore e al posteriore nel rispetto delle misure omologate dalla casa automobilistica. È vietato però montare pneumatici con strutture diverse (per esempio radiale all’anteriore e diagonale al posteriore).
MONTARE MISURE DIVERSE
Se in primo equipaggiamento i veicoli non prevedono pneumatici con misure diverse tra anteriore e posteriore, è possibile montare misure diverse sui due assi solo se omologate dal costruttore. Il rispetto delle misure omologate condiziona il superamento della revisione periodica obbligatoria.