Patente smarrita e poi ritrovata a seguito di denuncia: vale ancora?

Smarrimento della patente: ecco cosa fare se si perde la licenza di guida e cosa accade se la si ritrova dopo aver fatto la denuncia

Le operazioni che riguardano lo smarrimento della patente devono essere effettuate il più presto possibile affinché si possa bloccare la validità del documento evitando così usi impropri. Per questo motivo, quando si è sicuri di averla persa in modo del tutto definitivo, è bene innanzitutto presentare una denuncia presso l’ufficio della Polizia. In particolar modo, bisogna sporgerla entro 48 ore dall’evento, così da mettere al corrente le autorità statali. In seguito alla registrazione dell’atto, verrà rilasciato un’attestazione provvisoria, che sostituirà la licenza di guida.

Se il furto o lo smarrimento della patente è invece avvenuto in uno Stato estero, la denuncia deve essere riportata in Italia, così da avviare le operazioni per la duplicazione del documento. Proprio per questo motivo, è bene sapere che la patente cessa di avere validità nel momento in cui l’atto di denuncia viene registrato dall’ufficio della Polizia e che dunque non sarà più possibile utilizzare il medesimo documento. Pertanto, se il soggetto che ha dichiarato lo smarrimento della patente dovesse in qualche modo rientrare in possesso della licenza di guida oggetto della denuncia, è tenuto a distruggerla in quanto non è più valida.

Successivamente all’atto di denuncia, l’Organo della Polizia informa l’Ufficio Centrale Operativo (UCO) di Roma affinché venga avviata la pratica per la duplicazione del documento smarrito. Questo, una volta pronto, verrà direttamente inviato presso il domicilio del richiedente e prevede un costo di 9 euro che dovranno essere pagati in contrassegno al momento della consegna. Nel caso in cui la nuova patente di guida non fosse stata recapitata entro 45 giorni dall’emissione dell’attestazione provvisoria, ci si dovrà rivolgere direttamente all’ Ufficio Centrale Operativo telefonando al numero verde 800.232323, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30.

Inoltre si ricorda che non è possibile condurre un veicolo senza la licenza di guida o in presenza di una patente scaduta o sospesa. In virtù di ciò non bisogna in alcun modo utilizzare la patente di guida di cui ne è stato dichiarato lo smarrimento, bensì è necessario esibire l’attestazione provvisoria rilasciata dall’Ufficio della Polizia, in attesa della consegna del duplicato. Questo avrà le medesime scadenze della normale patente, ovvero 10 anni fino ai 50 anni di età, 5 anni fino ai 70 anni di età e 3 anni dai 70 anni in su.