Forse sarà capitato anche a voi di trovare un parcheggio libero ma non occupato da un macchina bensì da una sedia o altro in modo da bloccarlo.
Un comportamento del genere è lecito e consentito dalla legge? Chi si rende autore di un tale comportamento va incontro ad una specifica fattispecie vietata dal codice della strada: l’occupazione della sede stradale.
L’articolo 20 del codice, infatti, sancisce senza lasciare margini a dubbi che “sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione”.
La sanzione prevista per chi non si adegua è quella amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 168 e 674 euro.
Questo comprtamento è punito ovviamente se si tratta di una condotta reiterata nel tempo, cioè se l’occupazione del suo stradale è stabile.
Se il comprortamneto è tenuto da una persona, cosa che avviene molto più spesso, l’uso della cosa comune – e in questo caso del suolo pubblico – non deve impedire il pari uso agli altri soggetti. Quindi l’occupazione di un posto per un tempo superiore a quello necessario priva la collettività di una risorsa pubblica che, invece, potrebbe essere indirizzata a soddisfare altre, e più urgenti, esigenze. Seppure non ci siano pronunce della Giurospreudenza in questo senso, la ‘prenotazione’ del posto auto sarebbe possibile solo quando sia limitata allo stretto arco temporale per consentire all’auto la migliore posizione per la manovra.