Immatricolazione auto come autocarro: quando conviene davvero

Cosa prevede la legge in ambito di immatricolazione dei veicoli come automezzi o come autocarri.

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Redazione

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Negli anni è maturata la convinzione che immatricolare l’auto come autocarro potesse portare ad un enorme risparmio fiscale. Ci sono dei casi in cui questo è effettivamente possibile e altri invece in cui l’immatricolazione dell’auto come autocarro potrebbe essere un rischio che non vale la pena affrontare, considerando il risparmio d’imposta o sulle tasse. Il trattamento fiscale come autocarro e come automezzo cambia notevolmente; nel primo caso infatti si tratta di un mezzo strumentale, per cui qualsiasi costo ad esso relativo è deducibile al 100% dal reddito imponibile. Mentre nel caso degli automezzi ad uso promiscuo per l’attività della propria impresa o lavoro autonomo, essi sono soggetti alle detrazioni fiscali. Per quanto riguarda la detrazione Iva non vi è invece alcuna differenza, è del 40% indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che acquista il bene. Detto ciò, ai fini Irpef, IRES e Irap, potrebbe essere molto conveniente immatricolare l’auto come autocarro. Per quanto riguarda invece l’Iva non vi è alcun vantaggio.

In passato si è molto approfittato del buco normativo su questo argomento, non essendoci dei veri e propri requisiti da rispettare per immatricolare un mezzo in una categoria piuttosto che in un’altra. Con l’avvento dei Suv la situazione stava scappando di mano, allora il legislatore ha deciso di intervenire sulla norma per fissare dei criteri oggettivi e sostanziali per identificare quali mezzi si possono classificare come autocarri e quali no.

A questo proposito è stata inserita proprio una formula per identificare i mezzi idonei ad essere classificati come automezzi; questa prevede che il rapporto tra la potenza e la portata deve essere uguale o maggiore di 180 kiloWatt. Negli anni ’80 l’immatricolazione come autocarro rappresentava una favorevole modalità per eludere il fisco e dedurre tutti i costi relativi agli automezzi come se fossero beni esclusivamente strumentali; dal 2006 la legge prevede degli accorgimenti idonei a smascherare questi comportamenti evasivi. Innanzitutto l’omologazione non rileva più ai fini del trattamento fiscale. Oggi bisogna fare attenzione a una serie di caratteristiche.

Esistono due principali categorie: M1 per il trasporto di persone, N1 per i veicoli progettati e immatricolati per il trasporto di merci, con una massa non superiore alle 3,5 tonnellate. Quindi ognuno può decidere liberamente come immatricolare il proprio veicolo. L’Agenzia delle entrate, inoltre, afferma che non rientrano negli autocarri quei veicoli che pur essendo nella categoria N1 hanno il codice di carrozzeria F0, hanno quattro o più posti e hanno il rapporto suddetto superiore a 180.

Esiste quindi il fenomeno dei falsi autocarri, quelli immatricolati come tali, nella categoria N1, ma che hanno come codice di carrozzeria F0 e soprattutto hanno il rapporto maggiore o uguale a 180. In questo caso, si è a rischio multa e ritiro patente. Insomma, sembra proprio non essere conveniente immatricolare un falso autocarro che non rispetti i requisiti previsti dalla legge.

Parlando dei costi dell’assicurazione, il premio per gli autocarri non viene calcolato sulla cilindrata, ma sulla portata, ciò in caso di SUV porta ad un risparmio perché questi veicoli hanno solitamente peso ridotto, ma cilindrata elevata. Vi sono però dei limiti: innanzitutto le compagnie assicurative pongono un tetto massimo di 2 o 3 incidenti, superato il quale, se si vuole avere la copertura assicurativa, occorre versare delle somme aggiuntive. Il tetto, che invece non è presente nella polizza auto, è dovuto al fatto che gli autocarri solitamente non vengono guidati da una sola persona e comunque hanno percorrenze elevate e quindi rischi maggiori.