Constatazione amichevole: attenzione a quello che viene dichiarato

È importante che le dichiarazioni contenute all’interno del Cid non siano ritenute incompatibili con i danni riportati dai veicoli e inverosimili

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Redazione

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Il modulo di constatazione amichevole, noto anche come Cid – convenzione per indennizzo diretto, è quel documento che viene compilato e firmato dai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale. È utile esclusivamente nei casi di danni ai mezzi.

Serve per velocizzare le procedure di risarcimento da parte dell’assicurazione al soggetto che non ha provocato l’incidente. La compagnia assicurativa procede facendo un’offerta di risarcimento, che deve arrivare entro 60 giorni dalla data di ricevimento del modulo, o 30 se il Cid viene firmato da entrambi i conducenti.

A che cosa bisogna fare attenzione

È importante sapere, dopo l’avvenuto sinistro, che quello che viene scritto e inserito all’interno del modulo di constatazione amichevole deve essere veritiero e corrispondere a quanto realmente accaduto. Si tratta infatti della dichiarazione confessoria che potrebbe essere eventualmente usata in sede giudiziale e deve essere compilata e firmata dai conducenti coinvolti nell’incidente. Per questo motivo è fondamentale fare attenzione.

La sentenza numero 3676 della Corte di Cassazione, che riprende una decisione datata 2019, sottolinea quanto sia assolutamente prioritario che tali dichiarazioni siano verosimili e assolutamente compatibili con i danni realmente riportati dai mezzi che sono coinvolti nel sinistro.

Gli esperti del periodico online All-In Giuridica della Seac, come dichiara l’ANSA, hanno commentato gli effetti del principio che la Corte di Cassazione ha espresso, e hanno asserito: “Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”.

Il caso

Il caso a cui si riferisce l’ANSA era stato sottoposto prima al Giudice di Pace e poi al Tribunale, le pretese di risarcimento che erano state avanzate nei confronti della compagnia assicurativa da parte di un camionista, nel frattempo deceduto, sono state respinte, nonostante l’ammissione di colpa del soggetto, come descritto nella constatazione amichevole.

Il sinistro riguardava il danneggiamento di una vettura parcheggiata nel cortile di casa da parte dello stesso camionista a bordo del suo mezzo pesante, che l’aveva urtata.

Il problema? Una volta uscito il perito nominato dall’assicurazione per le verifiche dei danni, aveva fatto notare quanto i danneggiamenti riportati dall’auto fossero incompatibili con la descrizione che era stata scritta e firmata nel modulo Cid, incompatibilità accolta sia in primo sia in secondo grado di giudizio.

Nella sentenza gli Ermellini hanno spiegato: “Quanto al valore confessorio della constatazione amichevole di incidente, che la ricorrente lamenta essere stato trascurato, è principio di diritto che ‘ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio’. (Cass. 8451/ 2019). E tale incompatibilità è stata, come si è detto, accertata dal Ctu, cui il giudice di merito ha fatto riferimento”.