Come sono fatti i parcheggi per disabili e relative esenzioni

Cosa dice la normativa riguardo il parcheggio per disabili e quali sono le sue dimensioni stabilite

Foto di Virgilio Motori

Virgilio Motori

Redazione

Virgilio Motori, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dei Motori: il sito di riferimento del settore che racconta ogni giorno il mondo delle 2 e 4 ruote.

Come ben sappiamo, nelle nostre città, per legge devono esserci dei posti per disabili in cui possono parcheggiare tutte le persone che hanno il contrassegno apposito rilasciato dal proprio Comune, perché appunto considerate invalide. Vediamo che cosa dice la normativa in merito.

Dimensioni dei parcheggi per disabili

In genere sono larghi 2,5 m e profondi 5,0 m. Ma le dimensioni stabilite per il parcheggio disabili, per legge, sono altre; gli articoli 10 e 16 del DPR 24 luglio 1996, n.503 e dal D.M. 236/1989 ai punti 4.2.3. e 8.2.3, dicono quanto segue:

  • larghezza non inferiore ai 3,20 m;
  • lunghezza non inferiore ai 6 m.

Cosa dice la normativa

La legge dice che ogni persona con contrassegno può parcheggiare negli appositi stalli per disabili. Il contrassegno è un talloncino che riporta il simbolo di una persona in carrozzina, e consente a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione di beneficiare di determinate agevolazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli. Si tratta di un’autorizzazione speciale, rilasciata dal Comune di residenza dell’invalido, ma valida ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

Il contrassegno, dal 2012, è azzurro chiaro, rettangolare e con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu. Vale 5 anni dal rilascio, trascorsi i quali può essere rinnovato. Può essere richiesto anche a tempo determinato per invalidità temporanee.

Chi ha diritto al contrassegno

Il contrassegno è riservato:

  • a persone non vedenti;
  • a persone con ridotta capacità di deambulazione.

Ma anche, temporaneamente:

  • a chi subisce una temporanea riduzione della capacità di deambulazione per infortuni o patologie:
  • a chi non ha autonomia funzionale e necessita di assistenza continua.

Il tagliando può essere usato su ogni mezzo usato per lo spostamento di persone affette da disabilità, ma solo nei momenti in cui l’intestatario del contrassegno è a bordo. Il talloncino deve essere sempre esposto in originale, sul parabrezza.

Come richiedere il contrassegno disabili

Per avere il talloncino destinato agli invalidi, è necessario:

  • prima di tutto chiedere all’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica che attesta la disabilità;
  • presentare domanda al proprio Comune di residenza, allegando la certificazione medica ottenuta.

Dove parcheggiare con il contrassegno per invalidi

Il tagliando permette di transitare:

  • nelle ZTL, quando è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli per servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle zone a traffico controllato;
  • nelle aree pedonali urbane, se possono circolare veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle vie e corsie preferenziali per mezzi di trasporto pubblico e taxi;
  • in caso di limitazione, blocco, sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare o anche nei momenti in cui sono previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento.

Con il contrassegno per disabili è possibile lasciare l’auto in sosta:

  • negli spazi riservati nei parcheggi pubblici, tranne quelli per veicoli al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili;
  • nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario, senza obbligo di disco orario;
  • nei parcheggi blu a pagamento, senza pagare la sosta, se i parcheggi gialli per disabili sono già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
  • in ZTL o ZSL senza limiti di orario, se l’accesso è consentito anche a veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
  • nelle zone a traffico controllato;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • come abbiamo già detto prima per il transito, anche per la sosta è possibile lasciare l’auto parcheggiata anche in zone dove vigono sospensioni, limitazioni o blocchi della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare, ma anche nei giorni in cui vengono organizzati particolari obblighi e divieti, temporanei o permanenti, per contenere l’inquinamento (un esempio sono le domeniche ecologiche nelle grandi città, ma anche la famosa circolazione per targhe alterne;
  • nelle zone in cui vigono la limitazione o il divieto di sosta, l’auto con contrassegno parcheggiata però non deve assolutamente e in alcun modo intralciare la normale circolazione.