Bollo non pagato: auto bloccata alla vendita

Cosa succede alle vetture che non sono coperte da regolare pagamento del bollo e che cos’è il fermo amministrativo

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Laura Raso

AUTOMOTIVE SPECIALIST

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Iniziamo a definire il fermo amministrativo come quell’atto con cui enti o amministrazioni competenti possono bloccare un bene mobile (tramite i concessionari della riscossione) di un debitore iscritto in pubblici registri (come il PRA per le auto) o dei coobbligati.

L’obiettivo è arrivare alla riscossione dei crediti non pagati, e quindi tributi o tasse o ancora multe relative ad infrazioni al Codice della Strada. Se non viene pagata la cartella esattoriale (comprese quelle relative al pagamento del bollo auto) nei termini di legge, allora il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore. Ne consegue che la disponibilità del veicolo è limitata fino al momento in cui viene saldato il debito. Nel frattempo quindi un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare, essere demolito o esportato (nemmeno se viene venduto a terzi).

Nel caso in cui il debitore non paghi, il concessionario della riscossione può agire forzatamente per la vendita del mezzo. Con Decreto Legislativo n. 98/2017 e i provvedimenti di revoca del fermo amministrativo emessi dal 1° gennaio 2020, sono notificati in via telematica dal concessionario della riscossione al Sistema Informativo del PRA. Il contribuente quindi, una volta pagato il suo debito, non deve fare la richiesta scritta al PRA per la cancellazione del fermo, provvede d’ufficio il concessionario della riscossione.

I provvedimenti di revoca emessi prima del 1° gennaio 2020 invece continuano a seguire le disposizioni previste dalla vecchia normativa. Per la cancellazione del fermo l’automobilista deve pagare 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta. La cancellazione del fermo non dà luogo all’emissione di un nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) aggiornato. Dal 12 ottobre 2020 i provvedimenti di sospensione del fermo emessi dal 1° gennaio 2020  vengono annotati al PRA in via senza pagamento dell’imposta di bollo.

Per quanto concerne invece i provvedimenti di sospensione del fermo, emessi prima del 1° gennaio 2020 l’annotazione deve, invece, essere richiesta al PRA secondo le modalità descritte nella sezione Servizi online – Servizi Digitali PRA ed è previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta. Non viene emesso  un nuovo Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) aggiornato.

Possono verificarsi due casi di errore:

  • fermo amministrativo iscritto erroneamente (basato su una somma non dovuta): il concessionario della riscossione richiede la cancellazione gratuita del fermo al PRA;
  • se l’auto viene venduta con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione (dopo comunicazione dell’ACI) può cancellare gratuitamente il fermo e il mezzo rimane disponibile.