Bollo auto, quando vale l’esenzione per veicoli in leasing

Come è possibile beneficiare dell’esenzione del bollo auto anche quando si tratta di una vettura non intestata

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Redazione

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Il bollo auto è una tassa sul possesso e non sulla circolazione e quindi, indipendentemente dall’utilizzo o meno del veicolo, obbligatoria. Da prassi, è tenuto al pagamento della tassa automobilistica chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risulta proprietario del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA). Ma nel caso in cui si debba saldare il bollo auto in leasing, a chi spetta il pagamento?

La risposta arriva dalla Corte costituzionale, che si è pronunciata su una vicenda annosa e complicata come quella della soggettività passiva dell’imposta automobilistica per i mezzi utilizzati con la formula della locazione finanziaria. La Consulta ha deciso che il bollo auto dei veicoli in leasing deve essere pagato dall’utilizzatore.

La normativa è radicalmente cambiata in epoca recente. Fino al 15 agosto 2009 il pagamento del bollo auto era a carico esclusivo del proprietario del mezzo. Con Decreto interministeriale del 28 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.243 dell’1/10/2020, sono state disciplinate le modalità operative per l’acquisizione dei dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

A seguito del mutato quadro normativo, a decorrere dal 1° gennaio 2020: soggetto passivo della tassa automobilistica è l’utilizzatore del veicolo in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico – P.R.A. di cui all’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo. Tale soggetto, pertanto, è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica. la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente.

Al contempo, l’articolo 7 della legge n. 99 del 2009 configura la responsabilità solidale delle società di locazione a lungo termine senza conducente nel pagamento della tassa automobilistica regionale nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto.

Il termine di pagamento della tassa automobilistica dovuta per i periodi tributari da gennaio a settembre 2020 è stato prorogato al 31 ottobre 2020 dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 art. 107, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Poiché il 31 ottobre coincide con un sabato il termine si intende prorogato fino al 2 novembre.

Il pagamento del bollo auto per i successivi periodi tributari deve essere effettuato secondo le ordinarie modalità, stabilite dalla Regione o Provincia Autonoma di propria competenza.