Multe inviate ai vecchi indirizzi di residenza, sono valide

Secondo la Corte di Cassazione e leggendo quanto disposto dal Codice della Strada, le multe notificate a vecchi domicili non sono valide

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Redazione

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Ricevere una multa a domicilio non è mai piacevole. Ma cosa succede quando una contravvenzione non arriva all’attenzione del destinatario a causa di un recente trasferimento di residenza dell’autore dell’illecito? Tale circostanza potrebbe comportare l’annullamento della multa. Cerchiamo di capire perché.

Secondo ciò che riporta il Codice della Strada la notifica della multa è valida se effettuata presso l’indirizzo di residenza che risulta dalla carta di circolazione e che è registrato nell’archivio nazionale dei veicoli. Se però intanto il destinatario ha cambiato abitazione subentra un contenzioso che agevola proprio l’autore della multa.

Chi effettua un cambio di residenza non ha alcun obbligo di notificarlo al pubblico registro automobilistico o alla motorizzazione. L’adempimento deve essere effettuato d’ufficio a cura della pubblica amministrazione. Quando avviene un trasferimento di domicilio sono gli uffici dei Comuni a dover provvedere alla trasmissione alla Direzione generale della Motorizzazione, attraverso internet o supporto magnetico, dei nuovi dati che attestino l’avvenuto trasferimento. Una volta ricevuta la notifica, la Direzione generale della Motorizzazione deve comunicare a sua volta i dati agli uffici provinciali del Pubblico Registro Automobilistico.

Il singolo cittadino, quindi, non ha alcun obbligo di comunicare il trasferimento di residenza già avvenuto all’anagrafe del comune . In questo caso, quindi, la multa che viene notificata all’indirizzo precedente diventa nulla e illegittima.

Sulla questione si è anche espressa la Corte di Cassazione secondo cui il termine per  la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile.

Non può quindi essere considerata tempestiva la notifica  del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 90 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza.